domenica, ottobre 25, 2009

il Ritalin può far male, ma deve restare in commercio

Agenzia del Farmaco: il Ritalin può far male, ma deve restare in commercio
Tratto da www.giulemanidaibambini.org

L’Agenzia Europea del Farmaco (EMEA) termina la revisione sul Ritalin®: “aritmie, possibili arresti cardiaci, ischemie cerebrali, psicosi e forme maniacali, alterazioni del pensiero e paranoie, tossicità per la crescita”. (Poma, Giù le Mani dai Bambini®): “Dopo aver trovato conferma a tutti i rischi potenziali di questo psicofarmaco sui bimbi, l’EMEA conclude che comunque va mantenuto in commercio. L’Agenzia del Farmaco non dipende dalla Direzione Sanità dell’U.E., ma dalla Direzione Industria: questa report ne è una prova lampante, invece di difendere gli interessi dei bimbi difendono gli interessi dei produttori”

Il 22 giugno 2007 la Commissione Europea aveva chiesto l’avvio di una procedura di deferimento al CHMP (Comitato per i Medicinali ad uso Umano dell’EMEA) per tutti i medicinali contenenti metilfenidato, il principio attivo del Ritalin®, il contestato psicofarmaco a base di metanfetamina che anche in Italia viene somministrato a bimbi troppo agitati e distratti. La Commissione aveva ritenuto infatti che andassero valutati alcuni dubbi sulla sicurezza, comprendenti disordini cardiovascolari e cerebrovascolari, potenzialmente associati al trattamento con questi psicofarmaci. Nel suo report finale, l’EMEA ha presentato le sue conclusioni. In sintesi: “L’analisi dei dati (…) mostra effetti del metilfenidato (…) costituiti perlopiù da aritmie cardiache (compresa tachicardia), ipertensione, arresto cardiaco, ischemia, con qualche segnalazione di morte improvvisa (…) E’ parere del CHMP/EMEA che, dal riesame dei dati emergano prove sufficienti per sospettare l’esistenza di una relazione di causa-effetto tra uso di metilfenidato e tali reazioni, e sono emerse prove precliniche di un effetto diretto del metilfenidato sulla struttura dei tessuti cardiaci. Le revisioni condotte sulla letteratura scientifica pubblicata e sui dati epidemiologici sono pervenute alla stessa conclusione (…) ed è stato riconosciuto che esiste un rischio potenziale (…). E’ emerso che le segnalazioni di eventi cerebrovascolari riguardavano principalmente: accidente cerebrovascolare, ictus, infarto cerebrale e ischemia cerebrale (…), occlusione arteriosa cerebrale ed occlusione dell’emisfero cerebrale destro. I dati presentati suggerivano che gli eventi si fossero verificati entro le dosi raccomandate (normale dosaggio terapeutico, ndr). Gli eventi avversi a livello psichiatrico correlati al metilfenidato e segnalati negli studi clinici comprendevano aggressività, comportamento violento, psicosi, forme maniacali, irritabilità e suicidarietà, quelli emersi più frequentemente nelle segnalazioni spontanee erano comportamento anormale, alterazione del pensiero, rabbia, ostilità, aggressività, agitazione, tic, irritabilità, ansia, pianto, depressione, sonnolenza, ADHD aggravata, iperattività psicomotoria, disordine emotivo, nervosismo, disordine psicotico, variazioni dell’umore, pensieri morbosi, disturbo ossessivo-compulsivo, cambiamento/disturbo della personalità, irrequietezza, stato confusionale, allucinazioni, letargia, paranoia e suicidarietà. Il riesame dei dati pre-clinici indica che il metilfenidato causa mutazioni comportamentali (…) consistenti principalmente in iperattività e comportamento stereotipato. Negli studi pre-clinici sono emerse alcune prove di un effetto del metilfenidato su alcuni parametri della crescita, sulla maturazione sessuale e sugli ormoni collegati (…) nonché potenziale tossicità per lo sviluppo (…)”. Infine, conclude l’EMEA, in base ai dati presentati “sono stati individuati i rischi significativi derivanti da un uso off-label, da un uso improprio o dalla diversione del medicinale”. Pur considerando assieme tutti questi elementi, il CHMP/EMEA ha comunque concluso che “il rapporto rischi/benefici dei prodotti contenenti metilfenidato per il trattamento dei bambini dai 6 anni di età in su è favorevole”, ed ha raccomandato “il mantenimento dell’autorizzazione all’immissione in commercio, modificando però il riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo conformemente a quanto emerso dalla rivalutazione”. Commenta la notizia Luca Poma, giornalista e portavoce di “Giù le Mani dai Bambini®”, il più rappresentativo Comitato per la farmacovigilanza pediatrica nel nostro paese (www.giulemanidaibambini.org), che riunisce Università, ASL, Ordini dei medici ed associazioni di promozione sociale: “Delle due l’una: o l’EMEA non riconosceva i rischi del metilfenidato, o se li riconosceva – e li ha riconosciuti chiaramente – avrebbe dovuto bloccarne la commercializzazione o comunque assumere determinazioni ben più drastiche che non delle semplici modifiche al foglio illustrativo. Questa vicenda ci chiarisce una volta di più, se mai fosse necessario, chi mira a tutelare l’Agenzia Europea del Farmaco, che dipende stranamente dalla Direzione Industria e non dalla Direzione Sanità e che è continuamente bersaglio delle potenti lobby farmaceutiche: in questo caso tutela le aziende ed i loro interessi finanziari, non certamente i piccoli pazienti”. Il Ritalin®, prodotto dalla multinazionale Novartis® in questi anni è stato un vero e proprio “blockbuster”: un basso costo per confezione ha permesso la Sua diffusione massiccia nel mondo, con oltre 20 milioni di prescrizioni all’anno per sedare comportamenti “difficili” di bambini ed adolescenti e per migliorarne le performance scolastiche.

Banche Armate 2009

Banche Armate 2009
Luca Kocci – tratto da “La Voce delle Voci”, n.6 giugno 2009 - www.lavocedellevoci.it
Triplicati per le banche italiane i compensi di intermediazione sulla vendita di armi all’estero. Abbiamo letto in esclusiva la relazione. Ed ecco i dati (elenco incompleto n.d.r.)

Bnl - Bnp Paribas = 1.461 mil
Intesa S. Paolo = 851 mil
Deutsche Bank = 776 mil
Unicredit = 606 mil
Societé Generale = 431 mil
Banca Antonveneta = 217 mil
Banco di Brescia = 208 mil
Banco di Sardegna = 63 mil
Banco di S. Giorgio = 30 mil
Carige = 11 mil
Banca Popolare Emilia Romagna = 9 mil
Banca Popolare Etruria e Lazio = 7 mil

Banca nazionale del Lavoro, Intesa-San Paolo e Unicredit: sono le principali banche italiane coinvolte nel commercio di armi. Nulla di illegale - intervengono in operazioni regolarmente autorizzate - ma si tratta evidentemente di attività da non pubblicizzare troppo, tanto che sono stati gli stessi istituti di credito a chiedere al governo di non rendere pubblica la Relazione del ministero dell'Economia e delle Finanze su esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, che invece la Voce ha potuto leggere. E le "banche armate", sulla scia del grande aumento dell'export di armi made in Italy e sfruttando l'onda lunga dell'aumento delle spese militari sostenuto dal governo di centro-sinistra di Prodi (+ 22%, in due anni), hanno fatto grandi affari, triplicando i «compensi di intermediazione» che hanno incassato dai fabbricanti di armi.

Nel corso del 2008, infatti, sono state autorizzate 1.612 «transazioni bancarie» per conto delle aziende armiere, per un valore complessivo di 4.285 milioni di euro (nel 2007 erano state la metà, 882, per 1.329 milioni). A questi vanno poi aggiunti 1.266 milioni per «programmi intergovernativi» di riarmo (cioè i grandi sistemi d'arma costruiti in collaborazione con altri Paesi, come ad esempio il cacciabombardiere Joint Strike Fighter - Jsf - per cui l'Italia spenderà almeno 14 miliardi nei prossimi 15 anni), quasi il doppio del 2007, quando la cifra si era fermata a 738 milioni. Un volume totale di "movimenti" di oltre 5.500 milioni di euro, per i quali le banche hanno ottenuto compensi di intermediazione attorno al 3-5%, in base al valore e al tipo di commessa.

La regina delle "banche armate" è la Banca Nazionale del Lavoro (del gruppo francese Bnp Paribas) con 1.461 milioni di euro. Al secondo posto si piazza Intesa-San Paolo di Corrado Passera, già braccio destro di Carlo De Benedetti ed ex amministratore delegato di Poste Italiane, con 851 milioni (a cui andrebbero aggiunti anche gli 87 milioni della Cassa di Risparmio di La Spezia , parte del gruppo), per lo più relativi a «programmi intergovernativi»: il cacciabombardiere Eurofighter, le navi da guerra Fremm e Orizzonte, gli elicotteri da combattimento Nh90 e diversi sistemi missilistici.
Eppure due anni fa il gruppo aveva dichiarato che, proprio per «dare una risposta significativa a una richiesta espressa da ampi e diversificati settori dell'opinione pubblica che fanno riferimento a istanze etiche», cioè la campagna di pressione alle banche armate, avrebbe sospeso «la partecipazione a operazioni finanziarie che riguardano il commercio e la produzione di armi e di sistemi d'arma pur consentite dalla legge».

«Si tratta di transazioni relative a operazioni sottoscritte e avviate prima dell'entrata in vigore del nostro codice di comportamento e che dureranno ancora a lungo», è la spiegazione che fornisce Valter Serrentino, responsabile dell'Unità Corporate Social Responsibility di Intesa-San Paolo. Anche Unicredit negli anni passati aveva ripetutamente annunciato di voler rinunciare ad appoggiare le industrie armiere, eppure nel 2008 è stata la terza "banca armata" italiana, con 606 milioni di euro. Nessuna dichiarazione di disimpegno invece da parte della Banca Antonveneta, che lo scorso anno ha movimentato 217 milioni. Mentre piuttosto ambigua è la situazione del Banco di Brescia: nel 2008 ha gestito per conto delle industrie armiere 208 milioni di euro benché il gruppo di cui fa parte dal 1 aprile 2007, Ubi (Unione Banche Italiane), nel suo codice di comportamento abbia stabilito che «ogni banca del gruppo dovrà astenersi dall'intrattenere rapporti relativi all'export di armi con soggetti che siano residenti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o alla Nato» e che «siano direttamente o indirettamente coinvolti nella produzione e/o commercializzazione di armi di distruzione di massa e di altri armamenti quali bombe, mine, razzi, missili e siluri».

«La policy del gruppo non vieta le operazioni di commercio internazionale - spiega Damiano Carrara, responsabile Corporate Social Responsibility di Ubi - ma le disciplina prevedendo che il cliente della banca», cioè l'industria armiera, non si trovi «in Paesi che non appartengano alla Ue o alla Nato, e questo divieto è pienamente rispettato».
Ma i dubbi restano. «Da quando, lo scorso anno, è sparito dalla Relazione il lungo e dettagliato elenco delle singole operazioni effettuate dagli istituti di credito - spiega Giorgio Beretta, analista della Rete italiano Dísarmo - è impossibile giudicare l'operato delle singole banche. Senza quell'elenco, infatti, i loro codici di comportamento non sono comprovati dal riscontro ufficiale che solo la Relazione del governo può fornire».

martedì, ottobre 13, 2009

INFLUENZA A: ARMA (SANITARIA) DI DISTRAZIONE E INTIMIDAZIONE DI MASSA O PERICOLO REALE?

da retescuole.net
L'influenza A arma di distrazione? No, grazie
di Luigi Ambrosi
INFLUENZA A: ARMA (SANITARIA) DI DISTRAZIONE E INTIMIDAZIONE DI MASSA O PERICOLO REALE?
L’ influenza classica fa circa 500.000 morti nel mondo ogni anno, ed è per questo la terza causa di morte per malattie infettive dopo Aids e Tbc. Il ceppo virale in arrivo è stato codificato in H1N1-influenza “A” (è stato eliminato il termine, del resto improprio, di influenza suina a seguito delle proteste dei produttori di alimentari di origine suina).
Questa influenza ha già attraversato l’emisfero australe la scorsa primavera contagiando 95 000 persone e causando 430 morti in 122 Stati (L’ultimo aggiornamento dell’OMS- Organizzazione Mondiale Sanità, pubblicato il 6 luglio). A settembre 2009 in Australia, ad inverno ormai concluso, risultavano decedute, per influenza “A”, 132 persone contro una media stagionale di 310. Attualmente (fine settembre) abbiamo questi dati: in data 30 settembre 2009. (dall’Aprile 2009):
Casi fatali nel mondo: 4 334
Casi fatali in Europa: 174
Stato Europeo con più decessi: Inghilterra (82 morti)
Stato al mondo con più decessi: Brasile con 899 morti (popolazione 192 milioni)
Incidenza mortalità dell’influenza H1N1: 0,4 per mille
Incidenza mortalità dell’influenza stagionale: 1 per milleC
asi di contagio accertati nel mondo: 318 925 (25 settembre)
Casi di contagio accertati in Europa: 54 667 (28 settembre)
Casi di contagio accertati in Italia: 2 470 (28 settembre)
Stato europeo con maggior numero di contagi:Germania 18893 (28 settembre)
Persone colpite dal virus A H1N1 finite in ospedale in Italia: 704
Decessi causati dal virus in Italia: 3
Il Messico (si pensa sia alla seconda ondata pandemica) ha avuto 226 decessi totali dall’inizio della pandemia. Normalmente in USA ci sono 60 milioni di contagi e 36mila decessi in un anno causati dall’influenza stagionale.
L’allarme generale suscitato dalla OMS sui pericoli di questa influenza(promossa addirittura da epidemia a pandemia) risulta per ora assolutamente infondato, almeno per quanto riguarda l’emisfero australe dove l’inverno (coincidente con la nostra estate) fa da test dei ceppi influenzali che giungeranno da noi nell’emisfero boreale durante il nostro inverno. Primo e fuori dal coro del “terrorismo sanitario”, il ministro della sanità spagnolo, Trinidad Jiménez, ha ammesso che l'allarme creatosi attorno al virus H1N1 è esagerato ed ingiustificato, dato che si tratta di un virus più debole e meno pericoloso di quello dell'influenza stagionale; l’OMC (organizzazione medica collegiale) spagnola aveva precedentemente affermato che “tale allarme risponde unicamente agli interessi del mondo economico e politico, mentre la comunità medica vuole rassicurare la popolazione che non vi sarà nessuna micidiale pandemia” ed ha rinominato questa influenza “l’epidemia del timore”. Alla luce dei dati attuali, l’allarme scatenato per questa epidemia influenzale appare quindi più che esagerato, quasi terroristico. Ogni anno, come abbiamo detto, ci sono circa mezzo milione di morti da complicanze influenzali; nel passato queste morti non venivano evidenziate particolarmente; ora “qualcuno” nel mondo ha scelto e deciso di far evidenziare quotidianamente le morti da influenza. Potevano farlo per le morti da povertà, da lavoro o da incidenti stradali, da AIDS, da TBC, da malaria, da dissenteria (due milioni di bambini morti all’anno); hanno “scelto” di farlo per le morti da influenza perché più conveniente.
Nell’ultimo decennio abbiamo avuto dei precedenti di epidemie annunciate come catastrofiche, che danno adito al sospetto che questi allarmi siano volontariamente suscitati per interessi politici(distrazione e intimidazione di massa) ed economici:
2001, anno dell’antrace (carbonchio) - VS invasione dell’Afghanistan - indagini sull'11 settembre
2002, anno della “terribile” S.A.R.S. (sindrome respiratoria acuta) - VS invasione dell’ IRAK
2009, anno della “influenza/pandemia suina/A” virus H1N1 – VS effetti crisi economica globale.
Possiamo aggiungervi il 1997, anno di sperimentazione delle armi sanitarie di distrazione di massa, l’influenza aviaria (l’influenza dei “polli”) doveva sterminare milioni di persone nel mondo e invece non fece pressochè nulla (250 morti in 10 anni); sulle tv di tutto il mondo abbiamo visto la quotidianità di decine di milioni di persone terrorizzate con la mascherina bianca sulla bocca. La stessa influenza “aviaria” fu riproposta nel 2005 , l’OMS terrorizzò la popolazione prevedendo 7 milioni di morti; alla fine si registrarono 262 decessi!!!
Nel 2001, subito dopo l’11 settembre le spore del carbonchio furono inviate mediante posta ai rappresentati democratici del Congresso USA e ad altre persone: milioni di americani per mesi giravano con le mascherine sulla bocca, terrorismo quotidiano sugli organi di informazione e poi…1 o 2 morti accertate (con dubbi).
Si scoprì poi che queste spore, del ceppo “Ames” furono fatte uscire direttamente dal laboratorio militare di Fort Detrick nel Maryland, ed erano in produzione anche nel laboratorio CIA di Dugway. Distrazione da che? Dall’invasione dell’Afghanistan? Dall’approvazione negli USA delle leggi limitanti le libertà individuali come le Patriot Act I e II , o per rinviare la formazione della commissione d’inchiesta sull’attentato dell’11 settembre, la cui dinamica cominciava a diventare sospetta? Nel 2002 è stata la volta della S.A.R.S., la sindrome respiratoria, che doveva proseguire l’opera devastatrice dell’aviaria. Dati alla mano, su 8.100 casi ci sono stati 774 morti in tutto il mondo, il che indica una mortalità molto bassa, ben inferiore all'influenza ordinaria. Distrazione da che? Nel 2002 ha avuto luogo la grave invasione dell’Irak, invasione che gran parte del mondo non condivideva e che anzi contestava. Quale distrazione migliore che una malattia respiratoria acuta e facilmente trasmissibile?
Nel 2009 è la volta dell’influenza suina, che sembra essere partita dal Messico; le vittime sono nell’ordine solo di alcune centinaia. Distrazione da che? Dalle conseguenze della più grave crisi economica di questi ottant’anni e dalla crisi di un modello sociale sempre più lontano dai bisogni delle popolazioni? Sei licenziato, precario, senza futuro, con difficoltà ad arrivare a fine mese? Non preoccuparti, potrebbe capitarti di peggio, per esempio morire per l’influenza A. “Evita la folla e gli assembramenti di piazza (manifestazioni di protesta comprese), potresti contagiarti; stai a casa e soffri in solitudine”:questo il messaggio implicito che ci viene passato.
A fine inverno potremo fare i conti e verificare se le vittime dell’influenza sono state nella norma e quindi se abbiamo assistito ad un ulteriore tentativo di intimidire e distrarre la popolazione con una arma sanitaria di distrazione di massa.
Dopo l’aspetto “politico” di questa influenza H1N1–A andiamo a approfondirne gli aspetti “economici” e quelli più specificatamente sanitari.
ASPETTI ECONOMICI
Ipotesi: e se queste campagne di paura della pandemia influenzale fossero abilmente orchestrate per far realizzare grandi profitti alle grandi aziende farmaceutiche multinazionali? Si prenderebbero due piccioni in una volta: distrazione e intimidazione di massa da una parte e grandi profitti dall’altra. Come le guerre. Solo per il vaccino si prevede in tutto il mondo un ordine di spesa di 10 miliardi di euro (1 miliardo di dosi ad un costo medio di 10 euro ciascuna), un giro d’affari enorme, forse senza precedenti per le grandi case farmaceutiche mondiali. Con due dosi a persona, verrebbe vaccinato il 10 % della popolazione mondiale. Per 48 milioni di dosi di vaccino(sufficienti a 24 milioni di persone), il governo italiano sta spendendo 400 milioni di euro di denaro pubblico. Ci sono grandi aziende farmaceutiche multinazionali che hanno fatto, fanno e faranno grandi profitti con queste pandemie annunciate, sia con i farmaci generici anti-influenzali (derivanti dal Tamiflu) sia coi vaccini precipitosamente preparati. Per gli anti-influenzali generici, le multinazionali Roche e Relenza (con royalties alla Gilead).
Per i vaccini, la Baxter(Celvapan), la GlaxoSK(Pandemrix), la Novartis(Focetria) e all’ultimo la francese Sanofi Aventis. Nella spartizione internazionale dei profitti, l’Agenzia Europea per i Medicinali ha raccomandato alla Commissione Europea di autorizzare la messa in vendita di due vaccini contro il virus A (H1N1), prodotti dai laboratori della Novartis e della GlaxoSmithKline (Gsk).
Durante l’ultima campagna di paura sull’influenza aviaria (che , ricordiamo, ha provocato 250 morti in 10 anni), le case farmaceutiche Roche e Relenza fecero milioni di dollari di lucro vendendo milioni di dosi di Tamiflu: la sola Italia ne conserva ben 40 milioni di dosi. Vi ricordate Donald Rumsfeld, il Segretario di Stato di Bush, gran direttore dell’invasione dell’Irak e dell’uso sistematico della tortura ad Abu Graib e Guantanamo, costretto poi alle dimissioni? Lo stesso Rumsfeld presidente della Halliburton, multinazionale che ha fatto ingenti profitti prima con la distruzione dell’Irak e poi con la sua “ricostruzione”. Ebbene, è stato anche il direttore e principale azionista dell’azienda farmaceutica Gilead Sciences Inc. che produsse e brevettò il “Tamiflu” , presunto rimedio anti-influenzale. Il brevetto del Tamiflu (originariamente Oseltamivir) è stato poi venduto dalla Gilead alle aziende farmaceutiche Roche (Svizzera) e Relenza/Biota (Australia), conservandone però il diritto a sostanziose royalties. Curiosa coincidenza, il mese prima che scoppiasse ”improvvisamente” l’influenza suina in Messico, il presidente francese Sarkozy era proprio lì, accompagnato dai rappresentanti della azienda farmaceutica francese Sanofi Aventis che annunciarono l’accordo con le autorità messicane per la costruzione di uno stabilimento di produzione di vaccini anti-influenzali; successivamente la Sanofi Aventis ha preso accordi con l’OMS per lo studio e produzione di vaccini anti-influenza suina; che casualità...Viene il sospetto che tra l’OMS (Organizzazione Mondiale Sanità) e le grandi multinazionali farmaceutiche vi sia una complicità con divisione dei compiti: una lancia l’allarme e le altre fanno i profitti. Naturalmente c’è da sperare che non sia vero, ma i precedenti cominciano ad essere troppi. Se il decorso dell’influenza A dimostrerà che è stato suscitato un allarme esagerato e fuori luogo e che la spesa per la più grande vaccinazione di massa dell’umanità (in realtà solo del 10%, prevalentemente quella occidentale) è stata superflua, allora dovremmo riflettere su perché tale spreco di risorse economico sanitarie quando l’umanità è afflitta da ben più mortali malattie (malaria, tbc, dissenteria) che avrebbero potuto essere debellate con un sottomultiplo della spesa effettuata per garantire profitti alle solite multinazionali.
CARATTERISTICHE DEL VIRUS
A detta di alcuni ricercatori che sostengono di avere isolato e studiato il virus dell’influenza A, esso contiene tre geni, umano,aviario e suino; il virus risulta essere stato propagato dall’uomo al suino (e non viceversa);in particolare il gene riassortante PB1 progenitore (virus H3N2) è di origine umana e circola da vent’anni negli USA. Ricercatori e direttori medici, tra cui l’australiano J.Watson e l’americano J.Carlo, sostengono che il virus è stato prodotto in laboratorio negli Usa; la motivazione è che la mutazione del virus è stata più veloce di quanto avverrebbe naturalmente.
Tra i 500 tipi e sottotipi di virus capaci di infettarci, il virus dell’Influenza A ha un test di verifica e di attendibilità solo tra il 10 e il 60 %. La OMS a luglio ha interrotto le ricerche sui test, per la loro scarsa affidabilità.
I FARMACI ANTI-INFLUENZALI
Negli ultimi anni sono particolarmente diffusi alcuni farmaci anti-virali derivati dal Tamiflu quali l’Oseltamivir e Zanamivir ora distribuiti dalle casa farmaceutiche Roche e Relenza; farmaci che non prevengono l’influenza ma che ne riducono lievemente la durata. L’Oseltamivir somministrato ai bambini in GB ha causato nel 40% di essi sintomi gastrointestinali e nel 18% sintomi neuro-psichiatrici. I vaccini anti-influenzali generici hanno effetto solo su un terzo dei vaccinati e sono inutili per i bambini sotto i due anni.
I RISCHI DELLA VACCINAZIONE
Il vaccino specifico contro l’influenza A non ha avuto tempo di essere sufficientemente testato e sperimentato. Questo è ancora più preoccupante in quanto stiamo per assistere, secondo gli esperti, alla campagna di vaccinazione più massiccia della storia dell'umanità. Genera ancor più preoccupazione ed allarme il fatto che le aziende produttrici abbiano chiesto ed ottenuto, per la prima volta, la non punibilità in caso di azioni legali per conseguenze nocive e danni collaterali di chi si vaccina; il Congresso americano (su proposta di Sebelius, Segretario alla Salute) ha infatti da poco votato la totale immunità delle aziende farmaceutiche produttrici del vaccino.
Salisbury, il direttore del Gruppo Immunizzazioni dell’OMS, è colui che ha consigliato all’OMS di dichiarare la pandemia influenzale; nel suo passato fu un sostenitore delle vaccinazioni di massa in GB, vaccinazioni che produssero gravi effetti collaterali in molti bambini tanto che Giappone, Svezia e poi Canada misero fuori legge quel vaccino. Ma il più grave precedente di vaccinazioni influenzali avvenne nel 1976 proprio in USA e proprio contro un virus influenzale del ceppo H1N1: vi fu una campagna nazionale con 40 milioni di vaccinazioni (seguita poi da migliaia di richieste di danni collaterali), la pandemia non ebbe mai luogo, in compenso vi furono 25 morti e migliaia di casi di paralisi a causa del vaccino.
Il vaccino ora in distribuzione contiene antigeni provenienti da influenza A e B prelevati da sottotipi umani, suini,canini, equini, e aviari; nella registrazione del brevetto di un vaccino contro l’H1N1 già l’anno scorso, una delle due aziende mondiali produttrici, la Baxter (l’altra è la GlaxoSK) scrisse testualmente “la tossicità potrebbe dipendere dall’organismo del soggetto destinatario e può variare da una assenza di tossicità al massimo grado di tossicità
E’ ulteriormente sospetto che quel vaccino sia stato brevettato in anticipo rispetto ai tempi di conoscenza del ceppo influenzale.
Dai dati scientifici finora disponibili risulta che la vaccinazione contro l'influenza stagionale non ha alcun effetto contro l'influenza A/H1N1.
L’unica influenza con carattere pandemico fu la “spagnola”, anch’essa del ceppo H1N1, che comparve nel 1918 al termine della prima guerra mondiale e nel decennio successivo provocò alcune decine di milioni di morti (a quel tempo non esistevano però gli antibiotici). Solo da poco il ceppo virale della “spagnola” è stato rinvenuto ed isolato, ed è in possesso di un laboratorio militare degli Stati Uniti, ad Atlanta. Diversi ricercatori sostengono che l’influenza colpì chi si vaccinò (da verificare).
Nel foglietto esplicativo ai vaccini in distribuzione sono i indicati gli effetti collaterali rari stimati in circa 1-10 casi su 10000 e comprendono:
vaccino Focetria (punto 4.8 del documento illustrativo): neuralgia, parestesia, convulsioni, trombocitopenia transitoria, reazioni allergiche, shock (traduzione dal documento informativo)
vaccino Pandemrix: stessi effetti collaterali.
Gli effetti collaterali molto rari sono stimati in numero minore di 1 su 10000 persone vaccinate e comprendono: Focetria (punto 4.8): sindrome di Guillain Barré (malattie in cui è possibile il decesso o infermità permanenti), disordini neurologici, encefalomielite (traduzione dal documento informativo) e complicanze di altro genere Pandermix: stessi effetti collaterali.
La legislazione italiana prevede il risarcimento per danni procurati dalle vaccinazioni (legge 210/92); è necessaria comunque una perizia medico-legale da parte di un esperto.
I RIMEDI ANTI-INFLUENZALI
Per curare l’Influenza A, come per l’influenza stagionale che si sovrapporrà, occorre: riposo, buona idratazione, alimentazione ricca di frutta e verdura (in particolare cipolla cruda, aglio, limone, arancia), igiene adeguate (mani spesso pulite in particolare), evitare di toccare con le mani la bocca, il naso, gli occhi (porte d’ingresso dei virus) e di tossire e starnutire addosso ad altri, insieme alla solita prevenzione naturale con vitamina C, ed echinacea (per potenziare gli anticorpi)
Come si distinguerà la "suina" dalla “stagionale” quando l’influenza inizierà il suo corso e causerà milioni di malati? Vista l’inaffidabilità dei test per l’influenza A-H1N1, non sono al momento distinguibili.

domenica, ottobre 11, 2009

A proposito di puttane...


24 settembre 2009

Usiamo lo stile di Travaglio. E’ così di moda e di successo. Chissà che non si riesca anche noi, nel nostro piccolo, a diventare tanto famosi da guadagnarci un bel contratto in Rai. Un sogno che inseguiamo fin da bambini.
A proposito di puttane e puttanopoli. Alcuni giornalisti italiani lanciano il ricorrente allarme: “siamo in un regime”. Non c’è libertà di espressione, c’è la censura, le nostre idee sono minacciate. Poveretti. Come li capisco. Vorrebbero scrivere che il popolo italiano paga una tangente chiamata “interesse sul debito pubblico” di oltre 70 miliardi di euro, e la paga ad una associazione a delinquere fatta di banche e banche centrali, “criminali che andrebbero processati per crimini contro l’umanità, tra i quali Draghi (parole di Elio Lannutti dell’Italia dei Valori)”.
Ma nessun editore permette ai valorosi giornalisti italiani di scrivere su questi temi così importanti. Così le nostre migliaia di “penne libere”, gli alpini della verità, i Santoro, Travaglio, Floris, Colombo, Maltese, Giannini, Padellaro, Mauro, Beha e compagnia cantando, sono costretti a negare il giusto risalto a notizie come quella sull’assoluzione di Angelo Rizzoli, depredato dalla solita banda di banchieri, pescecani, affaristi, malavitosi ed alti prelati. I nostri eroi, impegnati nella crociata contro Silvio il Saladino, schierati sul fronte opposto, ovvero a favore della lobbie che gli contende il potere, cioè il sottopotere, hanno ignorato la notizia sulla vera storia del gruppo Rizzoli-Corriere della Sera, che oggi appartiene ai soliti noti parassiti, e che secondo giustizia non dovrebbe essere loro, perché è stato illegalmente e con modalità truffaldine sottratto ad Angelo Rizzoli. Il quale, giusto per continuare a parlare di puttane, puttane vecchie, navigate ma ancora in servizio, è stato incarcerato dai soliti magistrati al servizio dei potentati economici, al fine di distruggerlo, nel fisico e nella mente, al solo scopo di sottrargli il patrimonio di famiglia. In quei giorni, Gianni Agnelli, con la freddezza tipica dei rettili e la finezza di uno scaricatore di porto, chiamò Rizzoli appena uscito dal carcere per dirgli: “Siamo nel mondo degli affari dove vale la legge della giungla: il più forte vince il più debole. E lei, dottor Rizzoli, in questo momento è il più debole”. Questo era il raffinatissimo “principe” dell’aristocrazia piemontese: un magliaro (definizione estratta da Dagospia)! Lo stesso magliaro che fu l’idolo dei giornalisti italiani per mezzo secolo, il Papi ante litteram, visto che anche lui “cantava canzoni napoletane” alla diciottenne (e chissà da quanto tempo, forse da quando era minorenne) Monica Guerritore, come sapevano in tanti anche se mai nessuno osò scriverlo. “Con la vicenda Corriere ho perso 26 anni di vita - prosegue Rizzoli”. “Mio padre ci è morto d’infarto nel 1983, mia sorella Isabella, la più piccola, si è suicidata nel 1986. Mi hanno incarcerato tre volte e portato in cinque carceri diverse. Porto i segni sulla pelle di quello che mi hanno fatto”.
Ma non state in pensiero, amici miei. Ora arriva Padellaro e sistema tutto, con l’aiuto di Colombo e Travaglio, e a quanto sembra anche Massimo Fini. Cosa ci farà in mezzo a queste scarpe vecchie è un mistero, è ovvio che li lega solo l’odio per Berlusconi. Tuttavia, mentre quella di Fini è un’avversione ideale e culturale, quella dei soliti noti ha il suo nucleo negli interessi di parte, la sponda di De Benedetti e della finanza vampirica italiana ed internazionale, la stessa che sussurrava all’orecchio di Ciampi, Amato e Prodi, e che non vede l’ora di liberarsi di Berlusconi e Tremonti e di quei cafoni dei leghisti. Credo che Massimo Fini durerà poco in questa compagnia di vecchie combattenti del marciapiede, giusto il tempo di farsi censurare qualcosa sull’Afghanistan e sull’Iraq, vista la presenza dei filo-israeliani e filo-americani Colombo e Travaglio. Ciò non di meno attendiamo con trepidazione di poter leggere che il comparto bancario italiano (insieme a tutto quello occidentale) impedisce autentiche indagini per conoscere le vie finanziarie del riciclaggio del mondo della droga. Scopriremo che alcune multinazionali vendono inspiegabilmente medicine cancerogene, che il latte artificiale è dannoso per i nostri bambini, che l’Europa paga la tangente agli USA per non volere autorizzare il commercio di carne agli estrogeni.
A proposito di puttane, puttane di lunga carriera, travestite da verginelle, questi non scriveranno niente di tutto questo, se non nella solita maniera generica, pavida ed alibistica con la quale si sono creati la fama di “Ernesti sparalesti” della verità, senza mai e dico mai scrivere qualcosa contro i veri poteri. D’altronde sono gli stessi cresciuti e pasciuti all’epoca del consociativismo, della spartizione delle tre reti Rai, una alla Chiesa, una ai socialisti ed una ai compagni e compagnucci. A proposito di vecchie zoccole e delle loro notti accanto al fuoco, questi sono gli stessi che si sono scaldati per decenni accanto ai fuochi del clientelismo, delle raccomandazioni, delle lobbie, degli amici degli amici. La loro ennesima, squallida, povera campagna di terz’ordine contro Berlusconi non è degna di passare per battaglia per la libertà. La libertà di stampa in Italia non esisteva prima di Berlusconi e non esisterà dopo. E quando si potrà tornare a scrivere liberamente, non sarà certo per merito loro. A proposito di puttane, quelle di Berlusconi, al cospetto di queste vecchie baldracche, sono delle educande dodicenni che studiano in un collegio di orsoline.


Marco Francesco De Marco

venerdì, ottobre 09, 2009

12.000 euro al mese per la "Trota"

da IL FATTO QUOTIDIANO
articolo di Sandra Amurri

Renzo Bossi: incarico da 12.000 euro al mese


La lega, si sa, è sempre stata contraria all'odioso nepotismo di "Roma Ladrona" ed assolutamente estranea al clientelismo tipico della cara e vecchia Dc (e diciamo pure di ogni partito politico esistente).
Il partito del Carroccio, anche questo è risaputo, ha sempre fatto della coerenza la sua più gran virtù e, difatti, Calderoli si è subito precipitato a far la pace con la Chiesa; ribadendo le sue radici cristiane (il fatto che si fosse sposato con un paganissimo "rito celtico" è un trascurabile dettaglio). Umberto Bossi, da sempre un convinto anti-meridionalista, si è sposato invece una siciliana e, sempre lo stesso Senatùr, promotore dell'inferiorità culturale dei terroni, ha visto il figliolo Renzo bocciato per ben tre volte all'esame di maturità. Il monumento alla coerenza della predica, però, i bravi Leghisti lo hanno eretto solo qualche giorno fa; nominando proprio il piccolo e neo-diplomato Renzo Bossi membro di un "osservatorio" dell'Expo di Milano (che i più maliziosi considerano creato ad hoc per far guadagnare qualche soldino a "Bossino").
Non solo: il Senatùr ha pensato proprio a tutto e, per sistemare al meglio il suo ram(pollo), ha fatto in modo che, l'altro campione leghista di ottime prediche e pessimi razzolamenti Francesco Speroni, nominasse suo portaborse in Europa indovinate chi? Ma è semplice: Renzo Bossi.
Lo stipendio mensile di questo diplomato che è già "Team Manager" della Nazionale Padana sarà di "soli" 12.000 euro. Ma non scandalizzatevi, signori: non prendetevala se voi, poveri plurilaureati 30enni, dovete vivere con 1000 euro al mese e, questa "trota" (così lo definisce affettuosamente il papà) guadagnerà 12 volte di più. Del resto, chi parla di plateale ed intollerabile caso di nepotismo, non conosce il fulgido curriculum del preparatissimo Renzo Bossi. Lo riassiumiamo di seguito per buona pace dei lettori.
- Bocciato tre volte all'esame di stato
- Team manager della Nazionale Padana
- Inventore e promotore di "Rimbalza il clandestino"
Insomma: 12.000 euro netti mensili strameritati.

Cloridrato di alluminio e cancro al seno

Il cloridrato di alluminio sarebbe la causa di numerosi cancri al seno.
Una specialista in biologia cellulare, Gabriela Casanova Larrosa dell'università in Uruguay ha scritto questa spiegazione sulle origini del cancro al seno:
"Qualche tempo fa ho assistito ad un seminario che trattava del cancro al seno. Al momento delle domande-risposte, ho chiesto perché l'ascella è il posto dove si sviluppa maggiormente un cancro al seno. Allora non ho ricevuto risposta alla mia domanda, ma ho appena ricevuto una lettera che risponde alla mia domanda, e desidero condividerlo con voi.
La causa principale del cancro al seno è l'utilizzo di ANTI-TRASPIRANTI. La maggioranza dei prodotti sul mercato sono una combinazione di anti-traspiranti e deodoranti.
Guardate, la composizione dei prodotti che avete in casa. Se ce ne sono che contengono *cloridrato di alluminio* (anche i deodoranti) bisogna buttarli via e trovare altre marche che non hanno componenti a base di alluminio. Ce ne sono sul mercato..
Il corpo umano ha solo poche zone suscettibili di eliminare le tossine: dietro alle ginocchia, dietro alle orecchie, tra le gambe e le ascelle. Le tossine vengono eliminate sotto forma di sudorazione. Gli anti-traspiranti impediscono questa sudorazione,
quindi EVITANO la missione del corpo che consiste nell'eliminazione delle tossine attraverso le ascelle. Queste tossine non scompaiono. Sono trattenute nelle ghiandole linfatiche che si trovano sotto alle braccia.
La maggioranza dei cancri al seno iniziano in questa regione superiore al seno.
Gli uomini sono meno suscettibili di sviluppare questo tipo di malattia perché anche se utilizzano anti-traspiranti, questi vengono trattenuti in superficie dai peli delle ascelle e non vengono applicati direttamente sulla pelle.
Le donne che si rasano sotto le ascelle accrescono il rischio di piccole ferite causate dalla lametta e applicando questo prodotto subito dopo la rasatura permettono ai prodotti chimici di penetrare più facilmente nel corpo.
Per favore, informate tutte le donne e gli uomini che conoscete! Il cancro al seno prende proporzioni veramente allarmanti!
Se con questa nota, possiamo evitarne qualcuno.. Grazie
Per favore, permettete a questa nota di continuare a fare il giro del mondo! E' la nostra candela per la lotta contro il cancro."

domenica, settembre 27, 2009

Manifesto delle docenti e dei docenti italiani

ALLA CITTADINANZA

Con preoccupazione ed allarme noi docenti intendiamo denunciare il pesante attacco in corso contro l’ istruzione pubblica che avrà come inevitabile risultato quello di compromettere ancor di più il futuro delle nuove generazioni e dell’intera società italiana.

Preoccupazione ed allarme perché la Scuola Pubblica viene soffocata economicamente da anni di tagli ai finanziamenti, da parte di uno Stato che riduce le risorse alle scuole per il normale funzionamento e rifiuta di rimborsare i miliardi di euro di crediti maturati dalle scuole italiane negli anni scorsi.

Preoccupazione ed allarme perché la Scuola Pubblica viene smantellata con i tagli all’organico. Ridurre il numero dei docenti e delle docenti vuol dire produrre il sovraffollamento nelle classi, dequalificare la didattica, aumentando invece la condizione di precarietà lavorativa che incide negativamente sulla continuità e progettualità didattica.

Preoccupazione ed allarme, perché si fa sempre più concreto un progetto di incentivi e finanziamenti alla scuola privata, sottratti ad una scuola pubblica sempre più abbandonata a se stessa.

Respingiamo la persistente campagna denigratoria contro il corpo docente e contro la scuola pubblica.

Al contrario è evidente che essa, ormai da anni, resta ancora in piedi solo grazie all’impegno volontario di molti/e insegnanti e famiglie.

Accusiamo questa classe dirigente di scaricare sulla scuola pubblica la situazione di declino economico, sociale e culturale della società nella quale loro per primi ci hanno condotto; non è certo colpa delle/dei docenti e se questa società non riesce a garantire lavoro, mobilità sociale, utilizzo adeguato delle forze produttive, e se i lavori intellettualmente più qualificati sono resi precari o sottopagati obbligando migliaia di eccellenze ogni anno ad emigrare all’estero.

Accusiamo questa classe dirigente della responsabilità e degli effetti di trent’anni di videocrazia e di sospetta strategia di distrazione di massa, che si è tradotta per la cittadinanza in un allontanamento crescente dalle tematiche sociali, in disinformazione diffusa, in cancellazione della memoria recente, in superficialità delle conoscenze, in proposizione di modelli privi di qualsiasi spessore culturale. È chi lavora nella scuola che ha subito e subisce gli effetti di questo degrado e che continua ad essere lasciato sola/o nella difesa di una dimensione culturale della persona e della vita.
Ci accusano di non insegnare ai/alle giovani la Storia moderna, ma chi l’ha pervicacemente ridimensionata o addirittura eliminata dai curricoli? Chi l’ha eliminata dai programmi della Scuola Primaria insieme alla Geografia europea e mondiale, e allo studio di Darwin in Scienze? Chi vuole introdurre il dialetto a scuola mentre toglie le/i docenti specialisti di inglese nella primaria e taglia i fondi per l’insegnamento di altre lingue straniere?

Accusiamo questa classe dirigente di disinformare la popolazione riguardo la scuola pubblica con continue bugie che vengono insistentemente sostenute dai Ministri: in particolare ricordiamo che la spesa statale per l’istruzione pubblica in Italia è tra le più basse dell’OCSE, che la scuola pubblica italiana gode del maggior consenso delle famiglie in Europa, che a fronte della scuola privata italiana, classificata tra le peggiori al mondo, i risultati in diversi ordini della Scuola Pubblica sono stati tra i migliori al mondo, nonostante questa classe dirigente abbia fatto del suo peggio per indebolirla. Non è vero nemmeno che le bocciature sono aumentate, anzi sono invece diminuite: i docenti si sono rifiutati di essere esecutori acritici degli orientamenti ministeriali.

Noi docenti da parte nostra:

Ribadiamo con ancora più forza il nostro impegno a sviluppare nei/nelle giovani le capacità logiche, di ragionamento e approfondimento e a favorire un pensiero critico e scientifico, la creatività e l’immaginazione contro ogni omologazione, conformismo, pregiudizio, luogo comune, rifiutando di ridurre l’intelligenza ad un dato banale misurabile con test o quiz.

Ribadiamo la volontà di continuare la tradizione egualitaria della scuola pubblica italiana, favorendo lo spirito di cooperazione e di solidarietà e, come prescritto nella Costituzione, prestando particolare attenzione verso chi incontra più difficoltà, contro ogni apparente meritocrazia basata in realtà sulle crescenti disuguaglianze sociali.

Ribadiamo l’importanza della relazione professionale ed umana tra docenti e studenti, l’importanza di rafforzare le motivazioni allo studio ed alle conoscenze e di stimolare la curiosità culturale.

Ribadiamo l’importanza di contrastare la grave dispersione scolastica italiana e di dare a ciascun allievo/a la possibilità di sviluppare le proprie capacità, valutandone i progressi rispetto le condizioni di partenza.

Ci rifiutiamo infine di ridurre il ruolo docente a quello di semplice funzionario-controllore dei comportamenti giovanili e del consenso sociale, in un contesto che genera sempre più emarginazione e che non è più in grado di garantire un futuro professionale nemmeno ai/alle più meritevoli.
Meglio invece sarebbe se cominciassero a pagare gli ingenti debiti contratti con le scuole, stabilizzassero gli organici, destinassero più fondi alla Scuola Pubblica e più risorse per eliminare la dispersione scolastica, invece che dirottarli a Banchieri ed Industriali, a guerre ed armamenti.


info:manifestodocentitaliani@gmail.com
PER SOSTENERE LA PETIZIONE: http://www.petizionionline.it/petizione/manifesto-delle-docenti-e-dei-docenti-italiani/25

RIFLESSIONI SUL POPOLO ITALIANO

Il testo è di José Saramago, Nobel per la letteratura 1998. Einaudi, di proprietà di SB non pubblicherà il suo ultimo libro in cui sono raccolte le riflessioni finora affidate al blog.
Pazienza. Lo farà Bollati-Boringhieri. E si trovano in rete.

da Il Manifesto - 25.9.09

Giorno 19 - BERLUSCONI & C. -

Secondo la rivista nordamericana «Forbes», il gotha della ricchezza mondiale, la fortuna di Berlusconi ascenderebbe a quasi diecimila milioni di dollari. Onoratamente guadagnati, è chiaro, sebbene con non pochi aiuti esterni, come ad esempio il mio. Essendo io pubblicato in Italia dall'editrice Einaudi, proprietà del detto Berlusconi, qualche soldo glielo avrò fatto guadagnare. Un'infima goccia d'acqua nell'oceano, ovviamente, ma che gli sarà servita almeno per pagarsi i sigari, ammettendo che la corruzione non sia il suo unico vizio. Salvo quel che è di comune dominio, so pochissimo di vita e miracoli di Silvio Berlusconi, il cavaliere. Molto più di me ne saprà sicuramente il popolo italiano, che una, due, tre volte lo ha insediato sulla poltrona di primo ministro. Ebbene, come di solito si sente dire, i popoli sono sovrani, ma anche saggi e prudenti, soprattutto da quando il continuo esercizio della democrazia ha fornito ai cittadini alcune nozioni utili a capire come funziona la politica e quali sono i diversi modi per ottenere il potere. Ciò significa che il popolo sa molto bene quel che vuole quando è chiamato a votare. Nel caso concreto del popolo italiano - perché è di esso che stiamo parlando, e non di un altro (ci arriveremo) - è dimostrato come l'inclinazione sentimentale che prova per Berlusconi, tre volte manifestata, sia indifferente a qualsiasi considerazione di ordine morale. In effetti, nel paese della mafia e della camorra, che importanza potrà mai avere il fatto provato che il primo ministro sia un delinquente? In un paese in cui la giustizia non ha mai goduto di buona reputazione, che cosa cambia se il primo ministro fa approvare leggi a misura dei suoi interessi, tutelandosi contro qualsiasi tentativo di punizione dei suoi eccessi e abusi di autorità? Eça de Queiroz diceva che, se facessimo circolare una bella risata intorno a una istituzione, essa crollerebbe, ridotta in pezzi. Questo, un tempo. Che diremo del recente divieto, emesso da Berlusconi, alla proiezione del film W. di Oliver Stone? Fin lì sono arrivati i poteri del cavaliere? Come è possibile che si sia commesso un tale arbitrio, sapendo per di più che, per quante risate ci potessimo fare intorno ai Quirinali, questi non cadrebbero? Giusta è la nostra indignazione, pur dovendo compiere uno sforzo per capire la complessità del cuore umano. W. è un film che attacca Bush, e Berlusconi, uomo di cuore come può esserlo un capo mafia, è amico, collega, fautore dell'ancora presidente degli Stati Uniti. Sono fatti l'uno per l'altro. Quel che non sarà ben fatto è che il popolo italiano accosti una quarta volta alle natiche di Berlusconi la sedia del potere. Non ci sarà, allora, risata che ci salvi.

Giorno 1 - DOVE STA LA SINISTRA? -

Tre o quattro anni fa, in un'intervista a un giornale sud-americano, credo argentino, mi uscì nella successione di domande e risposte una dichiarazione che, dopo, immaginai avrebbe causato agitazione, dibattito, scandalo (a tanto arrivava la mia ingenuità), a cominciare dalle folle locali della sinistra e poi, chissà, come un'onda che si allargasse in cerchi, fino agli ambienti internazionali, fossero essi politici, sindacali o culturali che della detta sinistra sono tributari. In tutta la sua crudezza, non arretrando dinanzi alla propria oscenità, la frase, puntualmente riprodotta dal giornale, era la seguente: «La sinistra non ha la più schifosa idea del mondo in cui vive». Alla mia intenzione, deliberatamente provocatoria, la sinistra, così interpellata, rispose con il più gelido silenzio. Nessun partito comunista, ad esempio, neppure quello di cui sono membro, scese in campo per ribattere o semplicemente discutere sulla proprietà o mancanza di proprietà delle parole da me profferite. A maggior ragione, neppure uno dei partiti socialisti che sono al governo dei loro rispettivi paesi, penso soprattutto a quelli di Spagna e Portogallo, ritenne necessario esigere un chiarimento dal temerario scrittore che aveva osato lanciare un sasso nel putrido stagno dell'indifferenza. Niente di niente, silenzio totale, come se nei tumuli ideologici in cui si erano rifugiati non vi fosse che polvere e ragnatele, tutt'al più un osso arcaico che ormai non serviva neppure come reliquia. Per alcuni giorni mi sentii escluso dalla società umana come se fossi un appestato, vittima di una sorta di cirrosi mentale che mi impedisse di ragionare. Arrivai perfino a pensare che la frase compassionevole probabilmente in circolazione tra coloro che tacevano, fosse più o meno questa: «Poveretto, che c'e-ra da aspettarsi alla sua età?» Era chiaro che in quel momento non mi ritenevano capace di intendere. Passò il tempo, la situazione del mondo andò sempre più complicandosi, e la sinistra, impavida, continuava a svolgere i ruoli che, al potere o all'opposizione, le erano stati assegnati. Io, che nel frattempo avevo fatto un'altra scoperta, quella che Marx non aveva avuto mai tanta ragione come oggi, immaginai, quando un anno fa scoppiò negli Stati Uniti la cancerosa truffa delle ipoteche, che la sinistra, se ancora era viva, avrebbe finalmente aperto bocca per dire quel che pensava del caso. Ho già la spiegazione: la sinistra non pensa, non agisce, non arrischia un passo. È successo poi e fino a oggi quel che è successo, e la sinistra, codardamente, continua a non pensare, a non agire, a non arrischiare un passo. Per questo, non stupisca l'insolente domanda del titolo: «Dove sta la sinistra?» Non faccio sconti, ho già pagato troppo care le mie illusioni.

Giorno 13 - LA DEMOCRAZIA IN UN TASSÌ -

L'eminente statista italiano che ha nome Silvio Berlusconi, conosciuto anche come il cavaliere, ha appena partorito nel suo privilegiato cervello un'idea che lo colloca definitivamente alla testa del gruppo dei grandi pensatori politici. Egli vuole, per ovviare ai lunghi, monotoni e lenti dibattiti e sveltire le procedure parlamentari alla camera e al senato, che siano i capigruppo parlamentari a esercitare il potere di rappresentanza, liberandosi al contempo del peso morto di centinaia di deputati e senatori che, nella maggior parte dei casi, non aprono bocca per tutta la legislatura se non per sbadigliare. A me, devo riconoscerlo, pare una buona cosa. I rappresentanti dei maggiori partiti, tre o quattro diciamo, si riunirebbero in un tassì alla volta di un ristorante dove, attorno a un buon pasto, prenderebbero le decisioni pertinenti. Li seguirebbero, ma in bicicletta, i rappresentanti dei partiti minori, che mangerebbero al bancone, nel caso ci fosse, o in una tavola calda dei paraggi. Niente di più democratico. Strada facendo, si potrebbe anche cominciare a pensare di liquidare quegli imponenti, arroganti e pretenziosi edifici denominati parlamenti e senati, fonte di continue discussioni e di spese elevate senza alcun profitto per il popolo. Di riduzione in riduzione, penso si arriverebbe all'agorà dei greci. Con agorà, chiaro, ma senza greci. Mi si dirà che questo cavaliere non è da prendere sul serio. Sì, ma il pericolo è che si finisca per non prendere sul serio quelli che lo eleggono.

A MEZZANOTTE VA...

TANGO DELLA RONDA

http://www.youtube.com/watch?v=OnOGO2DXRTg

lunedì, settembre 14, 2009

BOT

In materia economica e finanziaria ci si trova facilmente a tu per tu con la propria ignoranza. Vediamo come.

I tassi dei BOT sono scesi praticamente a zero.

Eppure l'offerta non riesce a coprire la domanda che è di decine di miliardi di euro ad ogni asta.

Ma chi li compra? Privati cittadini? Pare di no (basta operare una rapida indagine tra tutti i famigliari, i clienti e i conoscenti, nessuno compra più bot da tempo ormai; provate anche voi!)

Gli istituzionali? Banche, finanziarie e robe del genere? Assurdo, sono in forte crisi di liquidità (a detta della stampa) e sono a caccia di soldi; li pagano a peso d'oro. Per poi comprare bot? Sembrerebbe totalmente idiota. E allora? chi diavolo va alle aste a comprarli?

Ah già, dimenticavo marziani e venusiani, devono essere loro. Che stupido! non ci avevo pensato.

martedì, settembre 08, 2009

SUPERENALOTTO

Un argomento in apparenza molto futile. Però... sarà davvero così?

Nel 2005 il sei è stato realizzato 5 volte

il 4 maggio a Milano, l'8 giugno a Mira (VE), il 25 giugno ad Aversa, il 20 settembre a Frattamaggiore (NA) il 17 dicembre a SAngano (TO)

nel 2006 altre 5 volte:

07/02 Rho, 04/04 Pozzuoli, 01/06 Mentana (RM) , 19/09 Bologna, 02/11 Roma

nel 2007 altre 8 volte nelle seguenti date: 20/01 - 19/05 - 22/05 - 31/05 - 14/06 - 25/08 - 03/11 - 13/11 (si omettono le città)

nel 2008 altre 5 volte, con regolarità sorprenfente: 17/01 - 05/02 - 26/04 - 23/10 - 02/12

nel 2009 il 31 gennaio sono stati realizzati in contemporanea 5 sei tutti nello stesso giorno! Ripeto 5 sei tutti nello stesso giorno! dopodichè il sei non è più uscito fino al 22/08 giornata del famoso record da 147.000.000!

Il 31 gennaio 2009, si sarebbe verificato ben 5 volte quel praticamente quasi impossibile evento: realizzare il "6" (una probabilità su oltre 622.000.000 di combinazioni possibili!) nonostante le milioni e milioni di schedine giocate!!

Ovviamente giornali e media di ogni risma si sono ben guardati dal citare questa ENORME anomalia statistica!!!

giovedì, luglio 30, 2009

La leggenda di Alberto da Giussano

da
http://www.europaquotidiano.it/dettaglio/111994/la_leggenda_di_alberto_da_giussano


Dietro la leggenda

La leggenda di Alberto da Giussano

Storia e cronaca di un’invenzione a cui credono gli elettori della Lega

Sarà opportuno comunicare a Umberto Bossi e allo stato maggiore della Lega che Alberto da Giussano è frutto di un’invenzione, come Sandokan o Gianburrasca, e che il giuramento di Pontida non ha mai avuto luogo.
In un tempo in cui si profila l’arrivo sui teleschermi del kolossal di Renzo Martinelli sulla battaglia di Legnano, fortemente voluto dai dirigenti della Lega (che, a una breve anteprima – dicono le cronache –, si sono commossi) è bene fare la parte della storia e quella della retorica precisando che appunto di leggenda si tratta, come il Sacro Graal o l’oro del Reno.
Non vi è traccia, infatti, nelle cronache serie dell’epoca, della Compagnia o Società della Morte – i novecento cavalieri comandati dal Giussano e che avrebbero fatto mirabilia nella battaglia di Legnano, questa sì effettivamente svoltasi, 29 maggio 1176 – e del loro capo, dei trecento fanti del Carroccio e dei trenta carri falcati che si dice abbiano contribuito alla sconfitta del Barbarossa.
Sembra per contro che le truppe imperiali siano state sbaragliate da compagnie di arrabbiatissimi cittadini, per lo più appiedati e muniti di lance e forconi, che difendevano la propria vita e i propri beni dall’esosità dei balzelli della Casa di Hohenstaufen.
I novecento militi della Società della Morte, secondo la favola, avrebbero giurato di combattere contro l’imperatore in ogni situazione, di non darsi mai alla fuga e di tagliare la testa a chi avesse disertato. Ma per la verità in nessun serio documento si registra la loro presenza, né tanto meno la loro partecipazione nella citata, storica battaglia.
Fanno venire alla mente un racconto satirico di Giancarlo Fusco contenuto nel libro Le rose del ventennio, in cui si parla di un gruppo di arditi votati, nell’ultima guerra, alle imprese più spericolate e alla morte, sotto il comando del maggiore Ferro Maria Ferri. Essi però non trovavano impresa abbastanza audace per loro e trascorrevano, destinati a un sacrificio che non veniva mai, le serate nei bordelli e nelle taverne. I primi elementi della leggenda al cui centro si trova Alberto da Giussano sono stati introdotti almeno centocinquant’anni dopo gli avvenimenti in una “cronica” del milanese fra’ Galvano Fiamma, definito in tempi posteriori «compilatore negligente, credulo, privo di senso critico». E fortemente interessato a far recuperare un ruolo di primo piano al suo partito, dei nobili, la cui cavalleria (i novecento della Società della Morte?) in scontri preliminari ai veri e propri combattimenti, indecorosamente era stata messa in fuga degli avversari.
Con la conseguenza di indurre i sostenitori dell’altro partito, quello dei popolani, a porre l’accento sui trecento asserragliati attorno al Carroccio come quasi esclusivo fattore di vittoria sugli imperiali.
Cronisti successivi hanno ripreso le varie informazioni senza darsi la pena di accertarne la veridicità.
Sta di fatto che dell’esistenza di Alberto e dei suoi fratelli Otto e Rainerio – descritti tutti, dagli apologeti, come di alta statura e di aspetto imponente – non fa cenno nessuno fra gli studiosi veri del Medioevo (per esempio il rinnovatore delle ricerche nel ramo Ludovico Antonio Muratori), ma anche alcuno fra i cronisti dell’epoca, come Bonvesin de la Riva, o successivi, come Tristano Calco. E a ben 336 anni dallo scontro di Legnano, nel 1503 un altro scrittore, Bernardino Corio, parla per la prima volta del cosiddetto giuramento di Pontida, al quale affabulazioni letterarie successive (per tutte la Canzone di Legnano di Giosué Carducci, insieme con altre epopee risorgimentali e addirittura un’opera di Giuseppe Verdi) attribuirono un ruolo che non aveva mai avuto. La Lega lombarda infatti, all’epoca, non vide la luce a Pontida il 7 aprile 1167 con la solenne promessa dei Comuni coalizzati, cosa che non risulta da alcuna ricerca scientificamente apprezzabile, ma a Bergamo l’8 marzo di quell’anno.
Molte delle informazioni che stiamo fornendo sono contenute nella ricerca di un erudito sacerdote brianzolo, don Rinaldo Beretta, probabilmente il più autorevole storico della sua terra, è stato detto, dopo Ignazio Cantù (a sua volta fratello dello scrittore Cesare). In Il giuramento di Pontida e la Società della Morte nella battaglia di Legnano (Como, 1970), don Beretta – scomparso a cento anni nel 1976 – ha analizzato tutti gli elementi che inducono a mettere fortemente in dubbio l’esistenza di Alberto di Giussano, della Società e del Giuramento. Che poi fioriscano qua e là i monumenti al presunto guerriero è tutt’altra storia, in un paese di antica retorica come il nostro nel quale si affiggono targhe in memoria di personaggi inesistenti, come, per esempio, un tal Giovanni Capocci ricordato in una cittadina abruzzese per una mai avvenuta partecipazione alla disfida di Barletta (13 febbraio 1503). Si favoleggia, da noi, di ampolle di acqua del Po e di razza padana: di quest’ultima la sola conosciuta in natura comprende buoi e mucche, neppure tori (la cui varietà più pregiata è quella marchigiana). Martinelli, quindi, con il suo kolossal può difficilmente pretendere di rifarsi, come ha dichiarato, alle proprie radici lombarde, poiché le radici sono cose vere e non, come in questo caso, una leggenda che tiene in ostaggio un decimo dell’elettorato. Si può sperare, per contro, che il prodotto appartenga alla serie di piacevoli realizzazioni da fiction, con buona pace di tutti e, se proprio le sta bene, con soddisfazione della Lega. Alla quale nessuno può negare il diritto di, inutilmente, commuoversi.

domenica, luglio 12, 2009

Proposta di legge di Riforma monetaria

Da "Movimento Zero":

LEGGE DI RIFORMA MONETARIA
PROPOSTA DI LEGGE

Preambolo
Al fine di attuare i principi costituzionali fondamentali di sovranità popolare, di fondamento sul lavoro della Repubblica, di parità dei diritti, di tutela del lavoro, di tutela del risparmio, di rimozione dei fattori di diseguaglianza sociale; nonché al fine di rimediare alla progressione esponenziale del costo del debito sulla produzione e sui redditi – progressione che oramai ha portato il detto costo ad assorbire interamente se non a superare l’incremento della produzione, costituendo quindi un fattore strutturale di recessione, impoverimento e instabilità non ulteriormente tollerabile;

Preso atto che, nel corrente sistema monetario e creditizio, la liquidità è creata per circa il 92% dalle banche, le quali la producono virtualmente senza copertura e a costo virtualmente nullo per sé stesse nell’atto stesso del concedere credito, realizzando in tal modo un incremento unilaterale del proprio patrimonio;

Preso altresì atto che tale incremento patrimoniale, in applicazione di norme contabili stabilite dalla prassi bancaria internazionale ma non aventi valore di legge, viene neutralizzato dall’appostazione al passivo di una pari uscita, la quale però non si sostanzia in alcuna reale uscita patrimoniale dal patrimonio della banca;

Osservato che in tal modo la banca realizza un profitto che, per la maggior parte, non viene tassato; e che consiste nello scambiare promesse di pagamento proprie, denominate in moneta legale ma non coperte da riserve di valuta legale, contro promesse di pagamento dei mutuatari, gravate di interesse;


SI DELIBERA LA SEGUENTE

RIFORMA DEL CREDITO E DELLA MONETA

1-La moneta a corso legale è unicamente l’Euro, sottoforma di banconote o conio; essa deve essere accettata in pagamento su tutto il territorio della Repubblica senza restrizioni; ogni restrizione è nulla; tutte le norme disponesti restrizioni all’uso della moneta legale sono abrogate.
2-La moneta a corso legale appartiene al popolo al momento dell’emissione o della sua acquisizione da parte della Banca d’Italia; in nessun modo la Repubblica pagherà un corrispettivo per ottenerne la disponibilità, se non il contributo ai costi di produzione.
3-La Banca d’Italia e qualsiasi altro soggetto che emetta valuta a corso legale è di proprietà esclusiva ed inalienabile della Repubblica; è salvo l’odierno assetto proprietario della Banca Centrale Europea; i soci, detti “partecipanti”, della Banca d’Italia hanno titolo a un indennizzo per la nazionalizzazione della loro quota; l’indennizzo sarà dovuto in base al valore del capitale sociale; la presente disposizione non implica alcuna rinuncia della Repubblica ad azioni di indennizzo o risarcimento o di altro titolo verso i soggetti ex partecipanti della Banca d’Italia.
4-I depositi presso le banche, se non vi sia patto diverso, sono a tutti gli effetti depositi regolari e non entrano nel patrimonio della banca;
5-Costituiscono mutuo, sconto bancario e anticipazione bancaria solamente le operazioni di credito eseguite mediante effettiva cessione di denaro contante (banconote e conio); solo tali operazioni possono definirsi come erogazione di credito.
6-Le operazioni di credito non attuate mediante cessione di denaro contante sono definite aperture e concessioni di credito.
7-In relazione alle operazioni di credito, non si possono registrare come uscite, o in qualsiasi altro modo significante una negatività patrimoniale, le aperture o concessioni di credito concesse ai clienti.
8-Sono equiparate alle operazioni di credito di cui all’art. 5 le operazioni con cui la banca, a scopo di credito o di garanzia, cede ai clienti propri crediti verso terzi.
9-Il corrispettivo periodico, su base annua, del servizio di apertura o concessione di credito non può essere superiore a una percentuale dell’importo del credito medesimo pari a quella della copertura in moneta legale, detenuta in proprietà dalla banca, a garanzia del credito medesimo.
10-Il rifiuto della richiesta di un’apertura di credito deve essere motivato in base ad elementi oggettivamente verificabili; contro tale rifiuto è ammesso ricorso a un’autorità amministrativa provinciale, da istituirsi con separato provvedimento, la quale può imporre alla banca la concessione dell’apertura di credito, qualora ritenga ingiustificato il rifiuto.
11-Presso la Presidenza di ogni Regione Federale è istituito un Registro delle monete complementari locali, presso cui consorzi di enti pubblici, associazioni costituite con atto pubblico e Onlus possono registrare le monete complementari che intendono emettere.
12-La falsificazione di monete complementari registrate e il loro spaccio sono punite con le pene stabilite per le monete legali.

Contro la dittatura bancaria

Tratto da La Voce del Ribelle diretta da Massimo Fini:

Appello contro la Dittatura Bancaria e Tecnofinanziaria

No alla vita basata sul prestito e sull’usura
No al debito eterno degli Stati, dei Popoli e dei Cittadini
Il Popolo (attraverso lo Stato) torni titolare della Sovranità Monetaria

La questione della Sovranità Monetaria non è questione economica. Riguarda tutti gli aspetti della nostra vita. La Banca Centrale Europea, proprietà delle Banche Nazionali Europee, come Bankitalia, emette le banconote di Euro. Per questa stampa pretende un controvalore al 100% del valore nominale della banconota (100 euro per la banconota da 100 Euro), appropriandosi del poter d’acquisto del denaro che crea a costo zero e senza garantirlo minimamente.
E’ un’incredibile regalia truffaldina ai danni della popolazione intera. Gli Stati pagano questa cifra con titoli di Stato, quindiindebitandosi. Su questo debito inestinguibile, pagheranno (pagheremo) gli interessi passivi per sempre. Con le tasse dei cittadini, o vendendo a privati beni primari, come le fonti d’acqua. Per contenere il debito pubblico, che è generato soprattutto dal costo dell’emissione del danaro che lo Stato paga alla BCE, ogni governo è costretto ad aumentare una pressione contributiva diretta ed indiretta sempre più alta nel tempo, che per alcuni soggetti, i più deboli, corrisponde adun prelievo forzoso di oltre il 60% del proprio guadagno.
Questo enorme profitto è incamerato ingiustamente, illegittimamente ed anticostituzionalmente dalla BCE, ovvero dai suoi soci, le Banche Nazionali, a loro volta controllate da soggetti privati. Queste Banche sono di proprietà privata, e, soprattutto, di gestione privata, anche se ingannevolmente vengono fatte passare per “pubbliche”. Gli utili che traggono dalla emissione monetaria vengono occultati attraverso bilanci ingannevoli, in cui si fa un’arbitraria compensazione dei guadagni da Signoraggio con inesistenti uscite patrimoniali. Dopo 60 anni di Signoraggio (il guadagno sull’emissione) esercitato da Bankitalia e BCE, l’Italia ha un enorme debito pubblico generato esclusivamente dai costi per l’emissione del danaro pagati alle Banche Centrali.
Se l’emissione del danaro fosse stata affidata allo Stato, senza creare debito, oggi non avremmo un solo euro di debito pubblico e le tasse da reddito potrebbero non esistere od incidere minimamente sui redditi da lavoro. Tutti i costi sociali (pubblico impiego, opere, scuole, ospedali) si sarebbero potuti coprire con i proventi da IVA (imposta sul valore aggiunto) magari maggiorata al 30% per i prodotti di lusso e non popolari, e da tasse su transazioni soggette a pubblica registrazione.
Senza usura contro lo Stato da parte delle Banche Centrali, che ha costretto lo Stato a vessare i propri cittadini con tasse spropositate (ricordate il prelievo sul conto corrente voluto dal banchiere Ciampi, travestito da uomo politico?), non bisognerebbe lavorare 30 anni per comprare una piccola casa, pagando tassi da usura. Non esisterebbe il degrado sociale, la povertà, il precariato, la delinquenza come mezzo di sopravvivenza di massa. Senza il Signoraggio delle Banche Centrali gli Stati non avrebbero più debiti e non sarebbero più costretti a tassare e tartassare i propri cittadini, a sottoporli a forme di controllo poliziesco per la determinazione dei redditi. I guadagni da lavoro dipendente ed autonomo sarebbero tutti legittimi, provati e dichiarabili senza timore, senza evasione, senza elusione, e l’unica tassa da riscuotere sarebbe quella sull’acquisto di beni e servizi, favorendo quelli per la sussistenza con aliquote più basse ed alzando le aliquote per i prodotti voluttuari e di lusso.
Ritornando la sovranità monetaria nelle mani degli Stati sovrani si eliminerebbe il debito degli stessi e di conseguenza di larga parte della popolazione. L’esistenza di noi tutti, condizionata e vincolata fin dalla nascita dal principio usurocratico del debito sarebbe sollevata dall’angoscia da rata, da scoperto di conto corrente, da pignoramento, da sfratto, da banca dati della puntualità dei pagamenti. Le nostre vite sarebbero liberate dall’assillo dal lavoro, del doppio lavoro, del bisogno di guadagnare tanto, per poi pagare il 60% del proprio guadagno allo Stato, perché lo Stato è sotto l’usura dei Banchieri.
Merita trattazione a parte l’analisi delle influenze sulla nostra vita dell’assillo economico. Influenze negative di carattere psichico, culturale, sociale. Con i drammi della povertà, dell’emigrazione, del doppio lavoro familiare, del lavoro precario, del lavoro insicuro, delle pensioni minime, che, senza la voracità da usura delle Banche Centrali, si sarebbero potuti evitare. Sottoponiamo l’appello a deputati, senatori, giornalisti, intellettuali, contestatori, anticonformisti, per promuovere la proposta di legge che faccia tornare l’emissione monetaria in mano statale, ovvero politica e popolare. Diffondiamo la verità negata: viviamo in una dittatura bancaria che impone a tutti l’angoscia esistenziale della vita basata sui debiti.

Azzeriamo il debito degli Stati
Eliminiamo la schiavitù degli indebitati per sopravvivere
Riprendiamoci la nostra vita e la nostra libertà

sabato, luglio 11, 2009

Un italiano: Giorgio Ambrosoli

"Anna carissima,
è il 25.2.1975 e sono pronto per il deposito dello stato passivo della B.P.I., atto che ovviamente non soddisferà molti [...] E' indubbio che, in ogni caso, pagherò a molto caro prezzo l'incarico: lo sapevo prima di accettarlo e quindi non mi lamento affatto perché per me è stata un'occasione unica di fare qualcosa per il Paese. Ricordi i giorni dell'Umi (Unione Monarchica Italiana, NdA), le speranze mai realizzate di fare politica per il paese e non per i partiti: ebbene, a quarant'anni, di colpo, ho fatto politica in nome dello Stato e non per un partito. Con l'incarico, ho avuto in mano un potere enorme e discrezionale al massimo e ho sempre operato - ne ho la piena coscienza - solo nell'interesse del paese, creandomi ovviamente solo nemici perché tutti quelli che hanno per mio merito avuto quanto loro spettava non sono certo riconoscenti perché credono di avere avuto solo quello che a loro spettava: ed hanno ragione, anche se, non fossi stato io, avrebbero recuperato i loro averi parecchi mesi dopo.
I nemici comunque non aiutano, e cercheranno in ogni modo di farmi scivolare su qualche fesseria, e purtroppo, quando devi firmare centinaia di lettere al giorno, puoi anche firmare fesserie. Qualunque cosa succeda, comunque, tu sai che cosa devi fare e sono certo che saprai fare benissimo. Dovrai tu allevare i ragazzi e crescerli nel rispetto di quei valori nei quali noi abbiamo creduto [...] Abbiano coscienza dei loro doveri verso se stessi, verso la famiglia nel senso trascendente che io ho, verso il paese, si chiami Italia o si chiami Europa [...]".

Lettera di Giorgio Ambrosoli alla moglie.
Giorgio Ambrosoli fu nominato luquidatore della Banca Privata Italiana controllata da Michele Sindona, il quale fu condannato all'ergastolo per averne ordinato l'omicidio.
Giorgio Ambrosoli fu ammazzato sotto casa l'11 luglio 1979 da William Arico, un sicario abituale di "Cosa Nostra" statunitense.
Una parte di massoneria italiana sapeva ed avallò quell'omicidio.

giovedì, giugno 18, 2009

Un italiano: Adriano Lemmi.

Da wikipedia, su Adriano Lemmi:
"Adriano Lemmi (Livorno, 30 aprile 1822 – Firenze, 23 maggio 1906) è stato un banchiere italiano. Fu eletto alla massima carica di Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia il 17 gennaio 1885.

Riuscì dove i suoi predecessori avevano fallito, ovvero riunificare, sotto il labaro del Grande Oriente d'Italia, tutte quelle Obbedienze massoniche italiane che, per varie vicissitudini, vivacchiavano e languivano in modo non coordinato, e riassestò le finanze del G.O.I. Adriano Lemmi,iscritto alla Massoneria dal 1875, fu il primo a intuire l'importanza di avere a propria disposizione una loggia "coperta" per manovrare la finanza pubblica stando dietro il palcoscenico. Il suo programma massonico era semplicemente quello di far uscire dalle logge i poveracci e i pensatori, l'obiettivo doveva essere quello di conquistare il potere: "Chi è al governo degli Stati o è nostro fratello o deve perdere il posto". La stessa filosofia un secolo più tardi ispiro' Licio Gelli."

Da wikipedia, sulla P2:

"...
Origini [modifica]

La loggia Propaganda, come si chiamava in origine, fu istituita nel 1877 dal Gran maestro Giuseppe Mazzoni, ma fu Adriano Lemmi (Gran maestro dal 1885 al 1895) a darle prestigio, riunendo al suo interno deputati, senatori e banchieri del Regno d'Italia che, in ragione dei loro incarichi, erano costretti a lasciare le loro logge territoriali e stabilirsi a Roma.

Nel 1893 scoppiò lo scandalo della Banca Romana che mise alla luce gravi irregolarità amministrative commesse da numerosi banchieri italiani, molti dei quali legati alla loggia Propaganda. In seguito allo scandalo, questa venne ridimensionata e marginalizzata.

Dopo la prima guerra mondiale, la massoneria italiana sostenne il fascismo – pur disapprovando lo squadrismo – almeno fino al febbraio 1923, quando il Gran Consiglio del Fascismo dichiarò l’incompatibilità tra fascismo e massoneria. Due anni dopo le leggi fasciste abolirono le libertà di stampa e di associazione, costringendo il Gran maestro della loggia Propaganda, Domizio Torrigiani, a firmare il decreto di scioglimento.

La Liberazione sancì la rinascita della loggia Propaganda, che prese il nome "Propaganda 2" per ragioni di numerazione delle logge italiane imposte dal Grande Oriente d'Italia e venne riorganizzata sotto l'influenza della massoneria americana.

La relazione della Commissione parlamentare sulla P2, firmata da Tina Anselmi, mette in luce la persona che mise in stretto legame la massoneria italiana e americana: il reverendo metodista Frank Gigliotti, già agente della sezione italiana dell’OSS, in seguito agente CIA e responsabile, tra gli altri, della riorganizzazione della mafia in Italia[4]...."

Dal Catalogo Collettivo della provincia di Livorno:

"
Biblioteca Labronica
Fondo Massoneria livornese Adriano Lemmi

Il fondo, nell'ambito dell'accrescimento del patrimonio bibliografico della Biblioteca Labronica, è stato donato con lo scopo precipuo di far conoscere, attraverso una accurata selezione di volumi sull'argomento, la storia, le finalità, i principi etici, i modelli organizzativi della Massoneria.
I volumi sono stati catalogati secondo gli standard bibliografici previsti dalle procedure informatiche S.B.N. (Servizio Bibliotecario Nazionale) ed immessi nel catalogo collettivo della provincia di Livorno (OPAC) al fine di permetterne la consultazione al maggior numero possibile di utenti, a livello nazionale ed internazionale, attraverso l'utilizzo di collegamenti Internet.
L'intitolazione del fondo ad Adriano Lemmi (Livorno, 1822 - Firenze, 1906) vuol rendere omaggio ad una personalità livornese molto nota in ambito massonico (fu eletto Gran Maestro della Massoneria nel 1885), finanziatore del movimento risorgimentale, in contatto con Mazzini e Garibaldi.
"

domenica, giugno 14, 2009

CODEX ALIMENTARIUS

Il 31 dicembre 2009 entrà in vigore il Codex Alimentarius, normativa "globale".

Pesticidi e anticrittogammici per le coltivazioni, oppure antibiotici e ormoni della crescita per i bovini diventeranno obbligatori, a tutela della nostra salute.

Chiunque vorrà commercializzare qualsivoglia prodotto alimentare dovrà essere debitamente "autorizzato".

Tutto sotto lo sguardo vigile di WTO, OMS e FAO.

domenica, giugno 07, 2009

Accade solo in Toscana?

Banca, si entra con le impronte

il Tirreno — 03 marzo 2006 pagina 01 sezione: MONTECATINI
MONTECATINI. Il cliente si presenta all’ingresso. La porta si apre, ma prima di poter entrare nel locale gli viene chiesto un ulteriore passaggio. Quello dell’impronta digitale. Allora appoggia il pollice o un dito a piacere su un lettore digitale e la porta si schiude.
Succede alla filiale di Larciano del Credito Cooperativo della Valdinievole e il sistema potrebbe essere esteso anche alle altre cinque agenzie in servizio sul territorio dopo l’ennesima rapina avvenuta l’altra mattina ai danni dell’istituto di credito di via Gramsci in Traversagna.
Da ieri a presidiare l’ingresso della banca è stata messa una guardia giurata. Una presenza che può dissuadere eventuali malintenzionati.
L’ultimo colpo ha impressionato gli impiegati dell’istituto. I rapinatori erano dei professionisti che hanno agito con freddezza e decisione.
Valentino Pieri è il presidente del Credito Cooperativo della Valdinievole.
«Il problema più che la presenza di una guardia giurata o meno è la posizione della banca - spiega Pieri -. Le zone periferiche come Traversagna si prestano bene per la rete stradale in cui si trovano alle vie di fuga. In questo senso i banditi sono agevolati. Quella di via Gramsci non è una filiale presa di mira più di altre. Se andassimo a vedere nel resto della provincia troveremmo situazioni uguali o con maggiori colpi. Da stamani (ieri, ndr), comunque, abbiamo messo una guardia fuori dall’agenzia. Ma al di là di questo stiamo studiando un sistema di rilevazione delle impronte digitali. Lo abbiamo installato a Larciano e sta funzionando. I clienti impiegano solo un po’ più di tempo per entrare».
L’impronta digitale elettronica come una chiave o una parola d’ordine per entrare in banca può essere, secondo Valentino Pieri, un deterrente a chi si presenta al banco con brutte intenzioni.
«Se un pregiudicato o chi vuole fare una rapina sa che le sue impronte vengono registrate forse ci pensa bene prima di fare il colpo - è il ragionamento del presidente del Credito Cooperativo -. Le impronte poi, per la legge sulla privacy, vengono cancellate dalla banca dati provvisoria che viene creata con l’ingresso dei clienti in banca. È un sistema tecnologico che stiamo valutando con attenzione più che mettere le guardie fuori dalle banche».
Pietro Barghigiani

Lo scanner delle impronte può essere un deterrente

il Tirreno — 15 maggio 2009 pagina 05 sezione: LIVORNO
LIVORNO. Una guardia giurata ha sempre un buon effetto di deterrenza preventiva, mentre i sistemi antintrusione in uso nelle banche non hanno sempre dato grandi risultati. In compenso ci sono nuovi sistemi di ripresa elettronica che alle immagini uniscono anche la raccolta delle impronte, e che hanno già dato ottimi risultati dal punto di vista investigativo, consentendo di arrestare i rapinatori. Il colonnello Francesco Zati è il comandante del reparto operativo dei carabinieri, e si è dovuto occupare delle indagini di molte rapine. Proprio per questo conosce bene pregi e difetti dei sistemi di sicurezza delle banche. Bussole girevoli, doppie porte e metal detector, in un primo tempo sembravano la risposta migliore, ma ultimamente si stanno dimostrando sempre più inefficaci. Infatti in genere i metal detector che bloccano le porte sono tarati in modo da avvertire la presenza di una massa metallica abbastanza grande, come quella di una pistola, ma non riescono a individuare i taglierini usati dai banditi per minacciare impiegati e clienti. Si potrebbe ovviare mettendo una taratura diversa dell’apparecchio, ha spiegato il colonnello Zati, ma in questo modo ci sarebbero problemi se entra qualcuno che ha una protesi metallica oppure se ha un grosso mazzo di chiavi oppure ancora molte monete metalliche in tasca. E così, per sveltire ingressi e uscite dalle sale delle banche, succede che a volte il metal detector non funzioni proprio, come è successo di scoprire a volte dopo una rapina. Funzionano abbastanza bene invece le telecamere interne ed esterne, e adesso c’è, anche in alcune banche livornesi, un nuovo sistema che scannerizza l’impronta digitale di chi preme il pulsante per entrare in banca e la collega ad una foto scattata nel momento. Questi dati vengono tenuti per un breve lasso di tempo a sola disposizione, in caso di necessità, delle forze dell’ordine, che così possono collegare subito immagini e, in caso di pregiudicati, nomi e indirizzi. Così è successo anche a Livorno che, dopo il colpo, i banditi hanno trovato i carabinieri ad attenderli sotto casa.

lunedì, giugno 01, 2009

Trash Vortex - Il Continente di plastica

Certe notizie arrivano per caso e sono talemente gigantesche, apocalittiche che sembra impossibile che i media non ne parlino. Così oggi ascoltando una trasmissione radiofonica ho saputo che nell'oceano pacifico ci sarebbero delle isole artificiali, costituite esclusivamente d'immondizia, talmente vaste da essere state calcolate in due volte la superficie degli Stati Uniti.
Il primo ad accorgersene sembra sia stato l'oceanografo Charle Moore che ha lanciato l'allarme nel lontano 1997, ma del quale il grande pubblico è rimasto all'oscuro fino al febbraio 2008 quando l'Indipendent ha pubblicato un articolo: "Pacific Trash Vortex", appunto.
Mi sono accorto di essere anch'io in ritardo "sul pezzo", come si dice in gergo, di almeno un anno o forse più; però mi consolo pensando di essere arrivato in anticipo rispetto alla stragrande maggioranza dei media ufficiali.

Se volete approfondire cercate in rete:
pacific trash vortex

Con un approccio un po' empirico ho "lanciato" Google Earth e ho scansionato l'area del pacifico indicata dagli articoli ma non ho trovato nulla, penso che una superficie di quella dimensione dovrebbe vedersi anche da una certa altitudine... che sia una bufala?
Cosa ne pensate?

giovedì, maggio 28, 2009

UE Il potere legislativo

Visto l'approsimarsi delle elezioni europee, al seguente link potrete trovare informazioni utili per meglio comprendere i meccanismi legislativi

http://www.europaforum.it/link/Figli.php?id_p=463

Discorso di Bob Kennedy 1968

Non troveremo mai un fine per la nazione né una nostra personale soddisfazione nel mero perseguimento del benessere economico, nell’ammassare senza fine beni terreni. Non possiamo misurare lo spirito nazionale sulla base dell’indice Dow-Jones, né i successi del paese sulla base del prodotto interno lordo (Pil). Il Pil comprende anche l’inquinamento dell’aria e la pubblicità delle sigarette, e le ambulanze per sgombrare le nostre autostrade dalle carneficine dei fine-settimana.

Il Pil mette nel conto le serrature speciali per le nostre porte di casa, e le prigioni per coloro che cercano di forzarle. Comprende programmi televisivi che valorizzano la violenza per vendere prodotti violenti ai nostri bambini. Cresce con la produzione di napalm, missili e testate nucleari, comprende anche la ricerca per migliorare la disseminazione della peste bubbonica, si accresce con gli equipaggiamenti che la polizia usa per sedare le rivolte, e non fa che aumentare quando sulle loro ceneri si ricostruiscono i bassifondi popolari.

Il Pil non tiene conto della salute delle nostre famiglie, della qualità della loro educazione o della gioia dei loro momenti di svago. Non comprende la bellezza della nostra poesia o la solidità dei valori familiari, l’intelligenza del nostro dibattere o l’onestà dei nostri pubblici dipendenti. Non tiene conto né della giustizia nei nostri tribunali, né dell’equità nei rapporti fra di noi.

Il Pil non misura né la nostra arguzia né il nostro coraggio, né la nostra saggezza né la nostra conoscenza, né la nostra compassione né la devozione al nostro paese. Misura tutto, in breve, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta. Può dirci tutto sull’America, ma non se possiamo essere orgogliosi di essere americani.

(Robert Kennedy, 18 marzo 1968, Kansas University)

martedì, maggio 26, 2009

Costituzione della Repubblica

La Costituzione della Repubblica Italiana
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1.
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Art. 2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4.
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Art. 5.
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
Art. 6.
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
Art. 7.
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Art. 8.
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Art. 9.
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Art. 10.
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
Art. 11.
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Art. 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
PARTE I
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO I
RAPPORTI CIVILI
Art. 13.
La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
Art. 14.
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
Art. 15.
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
Art. 16.
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
Art. 17.
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
Art. 18.
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
Art. 19.
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
Art. 20.
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
Art. 21.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
Art. 22.
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
Art. 23.
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
Art. 24.
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
Art. 25.
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
Art. 26.
L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.
Art. 27.
La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte.
Art. 28.
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
TITOLO II
RAPPORTI ETICO-SOCIALI
Art. 29.
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
Art. 30.
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
Art. 31.
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
Art. 32.
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Art. 33.
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Art. 34.
La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
TITOLO III
RAPPORTI ECONOMICI
Art. 35.
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.
Art. 36.
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
Art. 37.
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
Art. 38.
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.
Art. 39.
L'organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
Art. 40.
Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.
Art. 41.
L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
Art. 42.
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
Art. 43.
A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.
Art. 44.
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
Art. 45.
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
Art. 46.
Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
Art. 47.
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.
Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.
TITOLO IV
RAPPORTI POLITICI
Art. 48.
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
Art. 49.
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
Art. 50.
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
Art. 51.
Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
Art. 52.
La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.
Art. 53.
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
Art. 54.
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
PARTE II
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO I
IL PARLAMENTO
Sezione I
Le Camere.
Art. 55.
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
Art. 56.
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Art. 57.
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Art. 58.
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
Art. 59.
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
Art. 60.
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
Art. 61.
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
Art. 62.
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.
Art. 63.
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
Art. 64.
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
Art. 65.
La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
Art. 66.
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
Art. 67.
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
Art. 68.
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
Art. 69.
I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge.
Sezione II
La formazione delle leggi.
Art. 70.
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
Art. 71.
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
Art. 72.
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
Art. 73.
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
Art. 74.
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
Art. 75.
È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
Art. 76.
L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Art. 77.
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Art. 78.
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.
Art. 79.
L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.
Art. 80.
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
Art. 81.
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Art. 82.
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
TITOLO II
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art. 83.
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
Art. 84.
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
Art. 85.
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
Art. 86.
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.
Art. 87.
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Art. 88.
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.
Art. 89.
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 90.
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Art. 91.
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
TITOLO III
IL GOVERNO
Sezione I
Il Consiglio dei ministri.
Art. 92.
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.
Art. 93.
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
Art. 94.
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Art. 95.
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
Art. 96.
Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.
Sezione II
La Pubblica Amministrazione.
Art. 97.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
Art. 98.
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.
Sezione III
Gli organi ausiliari.
Art. 99.
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
Art. 100.
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.
TITOLO IV
LA MAGISTRATURA
Sezione I
Ordinamento giurisdizionale.
Art. 101.
La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
Art. 102.
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.
Art. 103.
Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.
Art. 104.
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Art. 105.
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
Art. 106.
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
Art. 107.
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Art. 108.
Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.
Art. 109.
L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
Art. 110.
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
Sezione II
Norme sulla giurisdizione.
Art. 111.
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.1
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
Art. 112.
Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.
Art. 113.
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.
TITOLO V
LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI
Art. 114.
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.
Art. 115.
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3
Art. 116.
Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari da autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.
Art. 117.
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistematributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
Art. 118.
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
Art. 119.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
Art. 120.
La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.
Art. 121.
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.
Art. 122.
Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonchè dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.
Art. 123.
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.
Art. 124.
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 125.
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.
Art. 126.
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.
Art. 127.
Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.
Art. 128.
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 129.
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 130.
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 131.
Sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.
Art. 132.
Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.
Art. 133.
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.
Art. 135.
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
Art. 136.
Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.
Art. 137.
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.
Sezione II
Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.
Art. 138.
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Art. 139.
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
I
Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.
II
Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.
III
Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:
sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;
hanno fatto parte del disciolto Senato;
hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente;
sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;
hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.
Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.
Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.
IV
Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.
V
La disposizione dell'art. 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.
VI
Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.
Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.
VII
Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.
Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.
VIII
Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.
Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.
Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.
IX
La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.
X
Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'art. 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'art. 6.
XI
Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'art. 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.
XII
È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.
In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.
XIII
I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.
XIV
I titoli nobiliari non sono riconosciuti.
I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.
L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.
La legge regola la soppressione della Consulta araldica.
XV
Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.
XVI
Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.
XVII
L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.
Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.
I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.
L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.
XVIII
La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.
Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.
La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.
Data a Roma, addì 27 dicembre 1947.
ENRICO DE NICOLA
Controfirmano:
Il Presidente dell'Assemblea Costituente :
UMBERTO TERRACINI
Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
DE GASPERI ALCIDE
Visto: il Guardasigilli GIUSEPPE GRASSI