domenica, luglio 12, 2009

Proposta di legge di Riforma monetaria

Da "Movimento Zero":

LEGGE DI RIFORMA MONETARIA
PROPOSTA DI LEGGE

Preambolo
Al fine di attuare i principi costituzionali fondamentali di sovranità popolare, di fondamento sul lavoro della Repubblica, di parità dei diritti, di tutela del lavoro, di tutela del risparmio, di rimozione dei fattori di diseguaglianza sociale; nonché al fine di rimediare alla progressione esponenziale del costo del debito sulla produzione e sui redditi – progressione che oramai ha portato il detto costo ad assorbire interamente se non a superare l’incremento della produzione, costituendo quindi un fattore strutturale di recessione, impoverimento e instabilità non ulteriormente tollerabile;

Preso atto che, nel corrente sistema monetario e creditizio, la liquidità è creata per circa il 92% dalle banche, le quali la producono virtualmente senza copertura e a costo virtualmente nullo per sé stesse nell’atto stesso del concedere credito, realizzando in tal modo un incremento unilaterale del proprio patrimonio;

Preso altresì atto che tale incremento patrimoniale, in applicazione di norme contabili stabilite dalla prassi bancaria internazionale ma non aventi valore di legge, viene neutralizzato dall’appostazione al passivo di una pari uscita, la quale però non si sostanzia in alcuna reale uscita patrimoniale dal patrimonio della banca;

Osservato che in tal modo la banca realizza un profitto che, per la maggior parte, non viene tassato; e che consiste nello scambiare promesse di pagamento proprie, denominate in moneta legale ma non coperte da riserve di valuta legale, contro promesse di pagamento dei mutuatari, gravate di interesse;


SI DELIBERA LA SEGUENTE

RIFORMA DEL CREDITO E DELLA MONETA

1-La moneta a corso legale è unicamente l’Euro, sottoforma di banconote o conio; essa deve essere accettata in pagamento su tutto il territorio della Repubblica senza restrizioni; ogni restrizione è nulla; tutte le norme disponesti restrizioni all’uso della moneta legale sono abrogate.
2-La moneta a corso legale appartiene al popolo al momento dell’emissione o della sua acquisizione da parte della Banca d’Italia; in nessun modo la Repubblica pagherà un corrispettivo per ottenerne la disponibilità, se non il contributo ai costi di produzione.
3-La Banca d’Italia e qualsiasi altro soggetto che emetta valuta a corso legale è di proprietà esclusiva ed inalienabile della Repubblica; è salvo l’odierno assetto proprietario della Banca Centrale Europea; i soci, detti “partecipanti”, della Banca d’Italia hanno titolo a un indennizzo per la nazionalizzazione della loro quota; l’indennizzo sarà dovuto in base al valore del capitale sociale; la presente disposizione non implica alcuna rinuncia della Repubblica ad azioni di indennizzo o risarcimento o di altro titolo verso i soggetti ex partecipanti della Banca d’Italia.
4-I depositi presso le banche, se non vi sia patto diverso, sono a tutti gli effetti depositi regolari e non entrano nel patrimonio della banca;
5-Costituiscono mutuo, sconto bancario e anticipazione bancaria solamente le operazioni di credito eseguite mediante effettiva cessione di denaro contante (banconote e conio); solo tali operazioni possono definirsi come erogazione di credito.
6-Le operazioni di credito non attuate mediante cessione di denaro contante sono definite aperture e concessioni di credito.
7-In relazione alle operazioni di credito, non si possono registrare come uscite, o in qualsiasi altro modo significante una negatività patrimoniale, le aperture o concessioni di credito concesse ai clienti.
8-Sono equiparate alle operazioni di credito di cui all’art. 5 le operazioni con cui la banca, a scopo di credito o di garanzia, cede ai clienti propri crediti verso terzi.
9-Il corrispettivo periodico, su base annua, del servizio di apertura o concessione di credito non può essere superiore a una percentuale dell’importo del credito medesimo pari a quella della copertura in moneta legale, detenuta in proprietà dalla banca, a garanzia del credito medesimo.
10-Il rifiuto della richiesta di un’apertura di credito deve essere motivato in base ad elementi oggettivamente verificabili; contro tale rifiuto è ammesso ricorso a un’autorità amministrativa provinciale, da istituirsi con separato provvedimento, la quale può imporre alla banca la concessione dell’apertura di credito, qualora ritenga ingiustificato il rifiuto.
11-Presso la Presidenza di ogni Regione Federale è istituito un Registro delle monete complementari locali, presso cui consorzi di enti pubblici, associazioni costituite con atto pubblico e Onlus possono registrare le monete complementari che intendono emettere.
12-La falsificazione di monete complementari registrate e il loro spaccio sono punite con le pene stabilite per le monete legali.

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